Nuovo regolamento di prevenzione incendi - entrata in vigore il 7 0ttobre 2011
Entra in vigore il 7 ottobre 2011 il nuovo regolamento di prevenzione incendi, pubblicato nella GU n. 221 del 22-9-2011 dal titolo:
“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." l DPR 151 pone sotto il regime dell’autocertificazione (cioè della SCIA, segnalazione certificata di inizio attività) i gruppi di attività che costituiscono la maggior parte di quelle considerate più pericolose per incendio o esplosione. Per tali gruppi di attività, una volta presentata l’autocertificazione sulla regolarità delle misure antincendio, il regolamento rimanda ad eventuali controlli a campione successivi all’avvio dell’attività, ampliando lo schema che a suo tempo è stato introdotto per i piccoli serbatoi di gpl.
Tra le novità la nuova classificazione delle attività soggette ai controlli. In base alla classe in cui ricadono (A, B o C) , le attività pericolose per incendio o esplosione avranno iter diversi per l’approvazione:
- per le attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). I controlli successivi all’avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
- per le attività a medio rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
- per le attività ad alto rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch’essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati entro 60 giorni.
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