Albo Gestori Ambientali - Cat. 8 - Chiarimenti
Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute, il Comitato nazionale nella seduta del 26 settembre 2011 ha ritenuto di precisare che l’entrata in vigore del D.M. 20 giugno 2011coincide con la data di pubblicazione sulla G.U (22 settembre 2011).
Pertanto, il Comitato nazionale, ha chiarito che:
1 restano valide ed efficaci le fideiussioni presentate con le modalità e gli importi dicui al D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal DM 23 aprile 1999, alla data di entrata invigore del D.M. 20 giugno 2011, e già accettate entro tale data dalle Sezioni regionali eprovinciali;
2 le imprese che hanno presentato la fidejussione ai sensi della pregressa normativa, qualora non sia ancora intervenuta accettazione da parte della Sezione competente, debbono presentare apposita appendice per adeguare il contratto a quanto previsto dal D.M. 20 giugno2011 oppure una nuova fidejussione ai sensi di tale decreto, salvo quanto previsto al successivo punto 3;
3 Le fidejussioni presentate dalle imprese prima della data di entrata in vigore del D.M.20 giugno 2011, e non ancora accettate dalla Sezione competente, sono ritenute valide senza necessità di alcun adeguamento, a condizione che l’importo garantito non sia inferiore a quello previsto, per la medesima classe d’iscrizione, dal D.M. 20 giugno 2011.
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