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Spedizioni transfrontaliere – Approvazione della Legge di conversione del Decreto Legge 5/2012 – Nuovi obblighi per l’esportazione di rifiuti
Spedizioni transfrontaliere – Approvazione della Legge di conversione del Decreto Legge 5/2012 – Nuovi obblighi per l’esportazione di rifiuti
Si informa che è in attesa di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge di conversione del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (c.d. Decreto Semplificazioni), approvata in via definitiva alla Camera dei Deputati il giorno 4 aprile u.s.
Si evidenzia che la lettera d-bis) nell’articolo 24, comma 1) della Legge in oggetto ha introdotto un nuovo obbligo per le imprese che esportano rifiuti; in attesa della pubblicazione del provvedimento riportiamo il testo:
“d-bis) all’articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalente, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione di rifiuti del Paese di provenienza”.
Si informa che è in attesa di pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, la Legge di conversione del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (c.d. Decreto Semplificazioni), approvata in via definitiva alla Camera dei Deputati il giorno 4 aprile u.s.
Si evidenzia che la lettera d-bis) nell’articolo 24, comma 1) della Legge in oggetto ha introdotto un nuovo obbligo per le imprese che esportano rifiuti; in attesa della pubblicazione del provvedimento riportiamo il testo:
“d-bis) all’articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell’autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell’Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l’operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalente, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione di rifiuti del Paese di provenienza”.
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