
La Regione Lombardia ha istituito un sistema informativo inerente le importazioni ed esportazioni dei rifiuti. In particolare ha attivato un software (SITT - Sistema Informativo Trasporti Transfrontalieri) che consente la gestione online delle pratiche...
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Pubblicati i nuovi modelli per la presentazione del MUD 2013 in G.U. del 29 dicembre 2012 (GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 213) .
Riprendiamo il precedente articolo con il quale si dava evidenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei nuovi modelli da utilizzare per la presentazione del Mud 2013 con il DPCM 20.12.2013.
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Con la pubblicazione in G.U. n.35 del 11-2-2013 è stato reso operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate...
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La circolare n. 1544 del 14 Dicembre 2012 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali chiarisce che in caso di cessazione del rapporto professionale o di lavoro dipendente tra il Responsabile Tecnico e l’impresa, quest’ultima può continuare ad esercitare le proprie attività per un limite massimo transitorio di 60 gg...
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Il divieto di conferimento in discarica dei Rifiuti con Potere Calorifico superiore a 13.000 kj/kg è stato prorogato al 31 dicembre 2013.
In data 22 gennaio 2013 è stato infatti approvato dalla Camera dei Deputati il disegno di Legge di conversione del D.L. n. 1/2013.
Il divieto è slittato di un anno per consentire la gestione in discarica anche di questa particolare e diffusissima tipologia di rifiuti.

Prorogato il termine per il versamento delle quote annuali di iscrizione all'albo Nazionale dal 31 dicembre 2012 al 31 marzo 2013.
Lo ha stabilito il Comitato Centrale. Da quest’anno le aziende di autotrasporto dovranno versare il contributo attraverso il sistema telematico...
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In essa è possibile trovare il nuovo schema uniforme di dichiarazione sostitutiva di atto notorio di utilizzo immediato prevista dalla Circolare prot. n. 7933 del 3 luglio 1996.
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Tale Regolamento indica, tra le altre cose, gli importi delle garanzie finanziarie in ragione delle tipologie di Impianto/attività.
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Tale Regolamento reca la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo.
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La proroga è inserita all'interno della "Legge di stabilità 2013" .
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L'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) prevede che l'utilizzo di attrezzature con elevato rischio sia consentito solo a coloro i quali hanno conseguito specifica abilitazione, in precedenza rilasciata dal datore di lavoro.
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In data 26/04/2012 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente il Decreto Prot. 3271.
Esso stabilisce che, dal giorno 11 maggio 2012, ogni fattura rilasciata, a fronte della vendita a cliente finale / immatricolazione di veicolo nuovo sul territorio nazionale, dovrà contenere in riga separata la richiesta del contributo a carico del cliente per il riciclaggio degli pneumatici..
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Il D.M. 17 luglio 2012 ha innovato la previgente tabella di riferimento relativamente ai diritti di segreteria dell’Albo gestori ambientali che sono così rideterminati:
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Il Comitato per la Gestione del Fondo PFU (Pneumatici Fuori Uso), ha definito le modalità tramite le quali è possibile richiedere il rimborso delle spese sostenute per la gestione dei PFU prodotti dalle imprese di autodemolizione.
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Le seguenti variazioni riguardanti:
- la denominazione o la ragione sociale,
- la forma giuridica,
- l’indirizzo della sede o della sede legale,
- gli organi sociali,
- le trasformazioni societarie e le cancellazioni comunicate al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative dai soggetti iscritti all’Albo.
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Documento di valutazione dei rischi (DVR)
Entro il 01 luglio 2013, per le Imprese in possesso della SOLA autocertificazione della valutazione dei rischi, scatta l’obbligo di redigere il DVR secondo le nuove “procedure standardizzate”....
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Il prossimo 11 gennaio 2013 scade il termine per completare da parte delle aziende i corsi di aggiornamento per i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro.
L’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicato nella G.U. il giorno 11 gennaio 2012, disciplina i contenuti e le modalità di formazione ..
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Legge 6 novembre 2012 n. 190 - GU del 13 novembre 2012
Il provvedimento in oggetto, che entrerà in vigore il 28.11.2012, inquadra alcune attività, tra le quali:
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Ricordiamo che l'omessa regolarizzazione comporta la cancellazione dall'Albo conto terzi e di conseguenza dall'Albo Gerstori Ambientali.
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Tale Regolamento reca la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Vengono riportati negli allegati, tra le altre cose, i modelli di documento di trasporto e la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
Riferimento
Gazz. Uff, 21 settembre 2012, n. 221
Tale responsabilità si concretizza in sanzioni di tipo amministrativo (economiche ed interdittive) anche molto gravi.
La norma concede come unica possibile forma di tutela da parte dell’impresa il dotarsi di un modello organizzativo atto alla prevenzione dei reati (il modello 231).
La scelta se dotarsi o meno del modello spetta all’azienda ed è facoltativa.
Tuttavia, con l’estensione dell’ambito di applicazione del D.lgs 231/01 ai reati colposi legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla recente estensione ai reati ambientali, si consiglia agli imprenditori anche delle piccole imprese di valutare in modo oggettivo la propria esposizione al "rischio 231".
Suggeriamo inoltre a tutte le imprese di considerare con attenzione le eventuali ripercussioni sulla propria attività. In particolare il rischio di perdita di taluni requisiti (es. requisiti morali) essenziali al mantenimento dell’efficacia di autorizzazioni ambientali.
Ci riferiamo in particolare alle imprese che svolgono attività di gestione rifiuti (impianti di recupero/smaltimento/trattamento, raccolta/trasporto/intermediazione).
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1. Allo scopo di procedere, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilita' dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attivita' poste in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operativita' del Sistema SISTRI, gia' fissato dall'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del gia' richiamato decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e con l'articolo 13, comma 3 e 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, e' sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' fissato il nuovo termine per l'entrata in di operativita' del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; e' altresi' sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 2012.
Inizialmente tale termine era previsto per il 29 ottobre 2010 ed è stato prorogato sino alla data sopra indicata.
La definizione di emissione è riportata all’art. 268, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 152/2006: “qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico”, dove per inquinamento atmosferico si intende “ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente” (art. 268, comma 1, lettera a).
A seguito della novità normativa di assoggettare ad autorizzazione anche le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, rientrano nell’ambito di applicazione della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 moltissime attività ed impianti produttivi precedentemente esclusi.
Tra questi, da una prima stima, le categorie di impianti ed attività più diffuse sono le seguenti:
-impianti fissi di lavorazione inerti;
-segherie;
-cave;
-allevamenti di animali, ad esclusione di quelli esplicitamente esclusi dal D.Lgs. n. 152/2006;
-cantine e distillerie;
-discariche;
-ditte che si occupano di stoccaggio e/o trattamento di rifiuti;
-impianti già autorizzati per le emissioni convogliate che producono anche emissioni diffuse tecnologicamente non convogliabili.
La domanda di autorizzazione dovrà contenere una relazione tecnica di aggiornamento del panorama emissivo dello stabilimento.
L’omessa presentazione della domanda di autorizzazione di cui sopra, può comportare la perdita di efficacia di alcune autorizzazioni eventualmente già in essere.
ESTRATTO
Art. 30 (Misure in materia di SISTRI)
1 .Allo scopo di procedere, anche ai sensi degli articoli 21 -bis, 21-ter, 21-quater, e 21-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'art. 188 bis, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 152 del 2006 resesi necessarie anche a seguito delle attività poste in essere ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 13 agosto 201 1, n. 138, convertito con modificazioni in legge 14 settembre, n. 148 e successive modifiche ed integrazioni, il termine di entrata in operatività del Sistema SISTRI, già fissato dall'art. 12, comma 2 del DM 17 dicembre 2009 e prorogato, da ultimo, con l'articolo 6, comma 2, del già richiamato decreto legge 13 agosto 201 1, n. 148 e con l'art. 6, comma 2, lettera f-octies) del decreto legge 70/2011, è sospeso fino al compimento delle anzidette verifiche e comunque non oltre il 30 giugno 2013, unitamente ad ogni adempimento informatico relativo al SISTRI da parte dei soggetti di cui all'articolo 188-ter del D.Lgs. 152/2006, fermo restando, in ogni caso, che essi rimangono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'osservanza della relativa disciplina, anche sanzionatoria, vigente antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è fissato il nuovo termine per l'entrata in di operatività del Sistema SISTRI e, sino a tale termine, sono sospesi gli effetti del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la SELEX - SE.MA in data 14 dicembre 2009, come integrato da atto stipulato tra le medesime parti in data 10 novembre 2010 e sono conseguentemente inesigibili le relative prestazioni; è altresì sospeso il pagamento dei contributi dovuti dagli utenti per l'anno 20 12.
All’interno dell’art. 23 sono presenti modifiche al D.Lgs. n. 209/2003.
Viene previsto quanto segue:
“ Le imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 122, possono consegnare consegnano ove ciò sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui è previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta, ai seguenti soggetti:
a) direttamente ad un centro di raccolta di cui al comma 3, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali;
b) ad un operatore autorizzato alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti perché provveda al loro trasporto ad un centro di raccolta di cui al comma 3.”
In pratica viene disposto l’obbligo di consegna a un centro di raccolta, facente parte della rete di autodemolitori che i produttori di autoveicoli devono strutturare.
Per centro di trattamento, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2003, si intende “impianto autorizzato ai sensi degli articoli 27, 28 o 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997 presso il quale sono effettuate tutte o alcune delle attività di trattamento di cui alla lettera f)”
Per centro di raccolta si intende: impianto di trattamento di cui alla lettera o), autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che effettua almeno le operazioni relative alla messa in sicurezza ed alla demolizione del veicolo fuori uso”.
E' stata pubblicata in GU la Legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, in vigore dal 29.04.2012.
Pertanto a partire dal 29 aprile viene ripristinata la situazione preesistente, non richiedendosi, per ciascuna spedizione di rifiuti verso Paesi Extra-UE, alcun tipo di Dichiarazione dell’Autorità competente dello Stato di destinazione.
Le aziende devono adeguarsi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione vigente per la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a Campi ElettroMagnetici.
Ogni datore di lavoro deve effettuare una valutazione di tutti i rischi ai quali un lavoratore può essere esposto durante la propria attività, come chiaramente indicato all’art.28 del D.Lgs. 81/2008.
Il decreto semplificazioni come riformato dal Parlamento, torna a ricomprendere anche le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di piccola portata, le imprese soggette alle norme generali sull’accesso e l’esercizio della professione. Esso estende l’applicazione del regolamento comunitario CE n. 1071/2009 anche alle imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare o che già esercitano con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate.
Anche a queste imprese sarà quindi richiesta la dimostrazione dei tre requisiti di capacità finanziaria, capacità professionale e onorabilità.
Scarica Testo di approfondimento. (in arrivo ulteriori chiarimenti dopo il 7.05.2012)
Con riferimento alla Sentenza in oggetto si riporta estratto della sentenza:
“Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) n. 308/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009, dev’essere interpretato nel senso che non consente a un intermediario di commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del produttore dei medesimi al destinatario della spedizione, come previsto dal combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’allegato VII a detto regolamento, persino quando l’omissione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei segreti commerciali dell’intermediario.
2) L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, dev’essere interpretato nel senso che obbliga, nel contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale disposizione, un'intermediario di commercio a compilare il riquadro 6 del documento che compare nell’allegato VII al regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, e a trasmettere quest’ultimo al destinatario, senza che la portata di quest’obbligo possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela dei segreti commerciali.”.